Il cliente che chiede aiuto per fare una medicazione mette spesso in imbarazzo il farmacista.
La situazione è una di quelle capaci di mettere in imbarazzo anche il farmacista più navigato, forse più della richiesta di un farmaco etico in assenza della prevista ricetta medica: entra la mamma di un bambino appena caduto dalla bicicletta e, dopo aver acquistato delle garze, un disinfettante e un pacco di cerotti ci chiede se possiamo aiutarla a mettere la medicazione al figlio. Il farmacista, intimorito, risponde generalmente di “non essere autorizzato a farlo”, e questo causa spesso insoddisfazione nel cliente il quale percepisce il rifiuto del farmacista come una dimostrazione di disinteresse. In questo approfondimento vogliamo provare a rispondere alla seguente domanda: ma davvero al farmacista è fatto divieto di aiutare una persona a mettere un cerotto?
Sia il codice penale che il TULS sembrerebbero punire il farmacista che effettua medicazioni.
Chi sostiene che il farmacista non possa aiutare un cliente a mettere una medicazione adduce come motivazione i divieti sanciti dal Codice Penale (Art. 348 cp, Abuso di professione) e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Art. 102, Divieto di cumulo delle professioni sanitarie). Per quanto riguarda l’abuso di professione, non v’è alcun dubbio che gli unici professionisti autorizzati ad effettuare medicazioni siano i medici e gli infermieri. Siamo quindi d’accordo che un farmacista non possa nemmeno sognarsi di offrire un servizio di medicazioni gestito da sé stesso in prima persona o da uno dei suoi collaboratori farmacisti, né tantomeno tale servizio potrebbe essere fatto pagare o pubblicizzato. D’altra parte, il codice penale punisce l’abuso di professione anche qualora venga effettuato in una singola occasione e/o a titolo gratuito, quindi in teoria anche il farmacista che effettui una sola medicazione degna di tale nome commetterebbe il reato di abuso di professione. E quantunque quel farmacista fosse anche, per esempio, laureato in Medicina oppure in Infermieristica, comunque non potrebbe effettuare la medicazione in virtù dell’attuale testo dell’articolo 102 del TULS, che vieta al farmacista l’esercizio cumulativo delle professioni sanitarie in senso assoluto. In altre parole, la legge parrebbe non offrire vie di fuga: alla madre che chiede aiuto per il figlio con il ginocchio sbucciato, il farmacista non potrebbe che rispondere “arrangiati”. Per fortuna, ci sono diversi però.
Tuttavia, aiutare un cliente a disinfettare una ferita superficiale e mettere un cerotto difficilmente può essere inquadrato come un abuso.
Naturalmente la migliore soluzione sarebbe quella di arruolare nello staff della farmacia un infermiere che si renda disponibile ad effettuare medicazioni, e infatti molte farmacie hanno già optato per questa possibilità. Tuttavia, nella realtà è difficile ipotizzare un infermiere presente in farmacia per tutto l’orario di apertura, per una semplicissima questione economica- la stessa ragione per cui gli infermieri, incolpevoli, sono costretti a commettere ogni giorno il reato di abuso della professione di farmacista quando gestiscono la farmacia di un reparto ospedaliero. Ma poi, davvero aiutare qualcuno a mettere un cerotto può essere considerato un abuso di professione? Spero saremo tutti d’accordo che se a medicare quel bambino fosse la madre, oppure la nonna, non ci sarebbe alcun reato. E se fosse un’amica di famiglia, oppure un qualunque passante che interpellato si fermasse per prestare soccorso, nuovamente non ci sarebbe alcun reato. Infatti, aiutare qualcuno a mettere un cerotto, o a disinfettare una ferita superficiale, difficilmente può essere considerato un atto professionale, ma piuttosto una forma di assistenza alla persona. Perché dovrebbero poterlo fare tutti tranne il farmacista?
Inoltre, come per l’autoanalisi, si può dire che il farmacista presti assistenza alla persona senza eseguire atti professionali per i quali non è abilitato.
Ricapitoliamo quanto detto finora: 1) il farmacista non può effettuare medicazioni professionali, nemmeno a titolo gratuito. In particolare non può medicare ferite infette, contaminate o cambiare medicazioni chirurgiche; 2) se la farmacia vuole offrire un servizio di medicazioni avanzate, può farlo ma deve affidarne la gestione ad un infermiere; 3) come qualunque altro cittadino, non c’è alcuna ragione per cui un farmacista non potrebbe fornire assistenza ad una persona nell’atto non professionale di disinfettare una ferita superficiale o applicare un cerotto o altra medicazione semplice, purché tale atto sia prestato a titolo completamente gratuito. A scanso di equivoci, questa rappresenta la nostra interpretazione dell’attuale normativa in merito, o meglio dell’attuale vuoto normativo, e non pretendiamo di rappresentare la verità assoluta. Vogliamo però fare un’ultima considerazione: il farmacista non è nemmeno autorizzato ad effettuare analisi del sangue, tanto che la legge sulla farmacia dei servizi parla di autoanalisi. In teoria, quando un cliente si vuole misurare il colesterolo dovrebbe fare tutto da solo e il farmacista potrebbe al massimo prestare assistenza all’autoanalisi. Quindi, se proprio il farmacista non se la sentisse di “fare la medicazione” all’anziana signora caduta fuori dalla farmacia, potrebbe comunque prestare, per analogia, un servizio di assistenza all’automedicazione, eludendo in questo modo qualunque possibile accusa di abuso di professione.
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Vorrei porre l’attenzione sul fatto che le analisi essendo eseguite adirittura da personale col solo diploma di perito possono essere eseguite anche dal farmacista in laboratori analisi dedicati. Non è vero che non possono essere fatte in assoluto dal farmacista ma solo all’interno delle farmacie. Almeno fino ad oggi. La cosa che non capisco e di cui nessuno parla il fatto che vengano fattI e firmati rapporti di prova in ambito clinico da chimici e biologi che sanitari non sono. A questo che risposta volete dare sull’abuso di una attività professionale?! Ognuno si fa le leggi come vuole.
L’abuso di professione è considerato quando sussiste una continuità e quando si configura nella prestazione medica o infermieristica di tipo “specializzata”. Non si deve dimenticare che il farmacista come titolare (o uno del suo staff ad impiego full-time) è tenuto per normativa ad effettuare un “corso di primo soccorso” per intervenire non solo se l’evento interessa un proprio dipendente ma anche un avventore. Un eventuale prestazione “occasionale” di medicazione di “PRIMO SOCCORSO” è configurata, quindi, come un evento di soccorso a persona in difficoltà. Certamente è da considerare di diversa natura la medicazione “per una sbucciatura” dalla “sutura della cute lesa”, quest’ultima di tipo specialistica e di Pronto Soccorso e non di “primo soccorso”. E’ appunto per questo motivo che il legislatore, creando una falsa incoerenza, pretende che sia presente in farmacia una “cassetta di Primo Soccorso” ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003, quando poi, in definitiva, la farmacia è una grande cassetta di primo soccorso e il farmacista sarebbe più veloce nel raggiungere cassetti e cassettiere anziché il bauletto con la croce rossa posizionato nel retro, semmai nell’antibagno.
Gennaro Oliviero, consulente di compliance in farmacia, consulente Utifar.
Ciao Gennaro, grazie per il prezioso contributo.
Quali interventi è autorizzato il farmacista ad effettuare in una situazione di primo soccorso? La misurazione di pressione fa parte di questo tipo di intervento? E quali gli obblighi?
Dal punto di vista sanitario nessuno in particolare. In situazioni di emergenza (magari dentro la farmacia) il farmacista dovrebbe astenersi dall’intervenire autonomamente e contattare immediatamente il 118 chiedendo istruzioni. Unica eccezione la rianimazione cardio-polmonare, che può essere effettuata anche da un laico in possesso di attestato.
Sono in terapia anticoagulante (Coumadin) e in prossimità di una farmacia ho urtato una bicicletta. Visto il forte sanguinamento mi sono recato nella farmacia per acquistare delle garze e cerotto. Il farmacista al banco si è offerto gentilmente di medicarmi all’istante. Purtroppo è stato successivamente rimproverato fortemente dal titolare della farmacia.
Penso se fossi entrato dal panettiere sarei stato aiutato con più gentilezza.
Secondo me noi italiani siamo tutti uguali: fatta la legge, trovato l’inganno. Pertanto, escludo in modo assoluto che il farmacista possa mettere i punti di sutura nelle FLC e né togliere i punti. Al limite solo togliere zecche e curare ferite semplici, purché abbia frequentato dei corsi appositi e certificati. La stessa cosa dovrebbe avvenire nél caso che pongo alla vostra cortese attenzione. Essendo io paziente di ID di tipo 1, ho scoperto un cibo in natura che abbassa davvero la glicemia. Mi sto attrezzando con medici specializzati in diabetologia e scienza dell’alimentazione per aprire negli ospedali pubblici e privati dei presidi per ricoverare dei pazienti che soffrono di questi disturbi che obbligano a farsi l’insulina ove possano essere istruiti a mangiare i cibi che non alterino l’andamento metabolico fluttuante e che sconvolga la vita naturale degli stessi.