L’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani ha inviato una nota per ribadire le norme relative all’utilizzo del camice bianco e del distintivo professionale da parte dei farmacisti. La disposizione, basata sull’articolo 7 del Codice Deontologico, stabilisce che l’identificazione chiara del professionista sia un requisito fondamentale durante l’esercizio dell’attività. Il farmacista deve indossare obbligatoriamente il camice bianco, accompagnato da un tesserino identificativo contenente nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e Ordine di appartenenza. Lo stesso vale per i tirocinanti, che devono esibire una qualifica riconoscibile.
Direzione e responsabilità nella gestione del personale
Il direttore della farmacia, sia essa pubblica o privata, ha il compito di vigilare affinché il camice bianco e il distintivo rimangano elementi esclusivi del farmacista. In caso di mancato rispetto delle norme da parte della proprietà o del personale non abilitato, il direttore è tenuto a segnalare l’inosservanza all’Ordine territoriale. La misura ha lo scopo di prevenire situazioni di confusione per l’utenza, garantendo che solo i professionisti iscritti all’Albo possano fornire consulenze sui medicinali. Il personale non farmacista, come commessi e magazzinieri, deve indossare un camice di colore diverso per evitare equivoci.
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