«Il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. 185/2008)». Inoltre «in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio». È quanto previsto dall’articolo 37 Art. 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti» del Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020.
In aggiunta a ciò, si legge nel documento, «è stabilito che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi».
È utile sottolineare dunque che anche i farmacisti sono soggetti a tale obbligo e pertanto è necessario che – contattando il proprio Ordine di appartenenza verifichino l’avvenuta comunicazione.
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