L’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha introdotto alcune modifiche alle misure di sostegno alla categoria per emergenza Covid-19. Le nuove disposizioni vengono applicate a tutte le domande inviate a partire dal 1° giugno 2021, mentre a quelle presentate entro il 31 maggio 2021 si applica la disciplina di cui alla deliberazione n. 17/2020 e successive modificazioni. Le novità sono state approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente con delibera n. 22 del 27 maggio 2021. Rispetto alle misure stabilite in precedenza, sono ora previsti una riduzione dei massimali relativi agli indennizzi in caso di ricovero del farmacista colpito da Covid-19 presso struttura ospedaliera e il riconoscimento di un contributo una tantum in caso di isolamento obbligatorio del farmacista colpito da Covid-19. È stato inoltre deliberato di stanziare 800.000 euro nel fondo calamità naturali a valere sul bilancio della sezione Assistenza.
Nuovi sostegni per ricovero e isolamento obbligatorio.
Le nuove disposizioni approvate dall’Enpaf prevedono in caso di ricovero presso struttura ospedaliera a seguito di positività al Covid-19 del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, un contributo pari a 200 euro per ogni giornata di ricovero, fino a un massimo di 1.500 euro. A coloro che, invece, a seguito di positività al Covid-19, sono stati posti in quarantena al proprio domicilio o presso struttura dedicata, con isolamento obbligatorio disposto da provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, spetta un contributo una tantum pari a 400 euro.
La domanda entro tre mesi dall’evento.
Come disposto dalla delibera, il modulo di domanda, reperibile sul sito Enpaf.it – deve essere presentato entro tre mesi dal verificarsi dell’evento e in ogni caso non potrà essere inoltrato decorso un mese dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. «La domanda – precisa inoltre l’Enpaf – deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it. L’erogazione del contributo da parte della sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista. In caso di decesso, gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso in relazione a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto».
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