La commissione nazionale per la formazione continua ha autorizzato, con apposita delibera, lo spostamento dei crediti formativi per il recupero di eventuali debiti pregressi dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Quanto alle modalità, la delibera precisa che «ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Cogeaps lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione a eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Cogeaps procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019».
Esenzione automatica da settant’anni di età.
Ai professionisti con settant’anni di età compiuti viene riconosciuta l’esenzione in automatico, salvo comunicazione di esercizio non saltuario della professione. Come specifica la delibera, «per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par.4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Cogeaps, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo Ecm. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione».
Altre disposizioni.
Tra le altre indicazioni riportate nella delibera, viene comunicato che «la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai provider e ancora mancanti sul portarle Cogeaps può essere effettuata, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal provider. Il riconoscimento dei crediti Ecm per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Cogeaps, è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario».
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