Il Fondo assistenza sanitaria dipendenti farmacie private (Fasifar) ha fornito indicazioni precise riguardo alle modalità di versamento dei contributi obbligatori. Tali disposizioni seguono la Risoluzione n. 34E dell’Agenzia delle entrate e sono rivolte alle farmacie private e ai consulenti del lavoro. Sebbene la convenzione con l’Inps sia operativa dal 1 luglio 2025, al momento non è prevista la possibilità di utilizzare il modello F24 per l’adempimento degli obblighi contributivi.
Bonifico bancario come unica opzione disponibile
Le farmacie devono effettuare i pagamenti esclusivamente attraverso bonifico bancario, indirizzato al conto corrente 408900006053 presso Banco Bpm Spa. Il conto è intestato a Fondo assistenza sanitaria dipendenti farmacie private, con Iban IT34D0503403255000000006053. Eventuali versamenti su altri conti o con metodi differenti non saranno riconosciuti, con conseguente mancata attivazione della copertura sanitaria per i dipendenti. Per ulteriori delucidazioni, è possibile rivolgersi al numero 0682950912 o consultare il sito fasifar.it.
Implicazioni e tempistiche per l’attivazione della copertura
L’adozione del bonifico bancario come unico strumento di pagamento è una soluzione transitoria in attesa della piena operatività della convenzione Inps. Le farmacie sono tenute a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite da Fasifar per evitare ritardi o irregolarità nella gestione dei contributi. La corretta esecuzione dei versamenti è fondamentale per garantire l’effettiva copertura sanitaria ai dipendenti del settore.
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