L’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha deliberato le quote relative alla contribuzione per il 2026, oltre ai termini e alle procedure di riscossione applicabili agli iscritti. La contribuzione si compone della quota previdenziale, quella assistenziale, e il contributo di maternità. Per quanto riguarda il contributo intero, l’importo totale ammonta a 5.430 euro, di cui 5.388 euro destinati alla previdenza, 31 euro all’assistenza e 11 euro alla maternità. Gli iscritti che intendono incrementare volontariamente la propria posizione contributiva possono optare per il versamento doppio, pari a 10.818 euro complessivi, o triplo, di 16.206 euro.
Agevolazioni previste per specifiche categorie di iscritti
La norma prevede diverse forme di riduzione contributiva destinate a particolari situazioni professionali. La riduzione del 33,33 per cento comporta un versamento totale di 3.634 euro, mentre quella del 50 per cento è di 2.736 euro. Per gli aventi diritto alla riduzione dell’85 per cento, l’importo complessivo scende a 850 euro. Per i farmacisti dipendenti è previsto il contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, corrispondente a 204 euro totali, mentre per coloro che si trovano in stato di disoccupazione la quota di solidarietà dell’1 per cento ammonta a 96 euro. Alle voci sopra indicate si aggiunge un contributo associativo una tantum di 52 euro, dal quale sono esentati i neoiscritti che richiedano l’applicazione del contributo di solidarietà.
Termini e modalità per il versamento delle quote contributive
Il consiglio di amministrazione ha definito anche il sistema di rateizzazione articolato in base alla tipologia di contribuzione. La modalità ordinaria prevede il frazionamento in tre rate: scadenze al 31 marzo, al 30 aprile, e al 30 settembre 2026. Per i casi di contribuzione mista riferita al biennio, che contemplano sia il contributo previdenziale sia quello di solidarietà, è prevista una suddivisione in quattro rate, le cui scadenze sono fissate al 31 marzo, al 30 aprile, al 31 agosto e al 30 settembre 2026. Una diversa disciplina si applica a coloro che versano esclusivamente il contributo di solidarietà, per i quali è previsto il pagamento in soluzione unica entro il 31 marzo 2026.
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