«L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019». È quanto deliberato dalla Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc), in merito al numero di crediti necessari per assolvere gli obblighi formativi relativi al triennio 2020-2022. Nella stessa delibera la Cnfc rende noto che «l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita tino al 31 dicembre 2020 per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanità par. 1.1, punti 1 e 2». Concedendo così ulteriore tempo per sanare i crediti formativi relativi al triennio appena trascorso.
In merito alla riduzione debito per coloro in zone colpite da sismi, come riportato da FarmacistialLavoro.it ai propri lettori lo scorso ottobre, la Cnfc aveva deliberato la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o operanti nei comuni soggetti ad aventi sismici nel 2016 e 2017. «Una riduzione del debito formativo di 25 crediti per il triennio 2014-2016» e «obbligo formativo di 75 crediti per il triennio 2017-2019», trai i punti al centro della delibera in materia di riduzione di debito formativo adottata il 25 luglio 2019. Nello specifico, si legge nel documento, tale riduzione sarà applicata «per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegati 1,2 e 2-bis».
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