«L’art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 “decreto rilancio” ha previsto l’erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell’indennità per COVID-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti. Il decreto interministeriale 29 maggio 2020 ha dettato le disposizioni di attuazione dell’iniziativa relativamente all’indennità, pari all’importo di 600 euro, per il mese di aprile». È quanto fa sapere l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) in una nota inviata ai presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti.
«Per questa fase di liquidazione dell’indennità – si legge nella nota – , l’Enpaf ha optato per la modalità telematica di presentazione dell’istanza, che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato “Enpaf online” attivo sul sito Internet dell’Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati ad “Enpaf online”, se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità».
«L’indennità per il mese di aprile – prosegue la nota – verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che hanno già percepito l’indennità per il mese di marzo. Gli iscritti che, pur avendone diritto, non hanno percepito l’indennità per il mese di marzo a causa dell’esaurimento dello stanziamento, la riceveranno automaticamente, oltre che per il mese di marzo, anche per quello di aprile. Tutti questi soggetti, dunque, non devono presentare alcuna domanda. Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per il mese di marzo».
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