«A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla scrivente Federazione, si rammenta che i medicinali omeopatici sono definiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 219/2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE, come “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”». È quanto rileva la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), in una nota inviata il 14 ottobre 2020 ai presidenti degli Ordini dei farmacisti e ai componenti il comitato centrale della Fofi.
«Tuttavia – evidenzia la Fofi -, i medicinali omeopatici non hanno indicazioni terapeutiche. In tal senso, peraltro, l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate».
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