Bilancio Enpaf 2022: utile di 80 milioni di euro e patrimonio netto in crescita del 2,7%

Aumento degli iscritti e disoccupazione in calo, 10 milioni destinati al welfare integrato per sostenere i farmacisti nel loro percorso professionale. I dati del bilancio Enpaf 2022.

L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) ha approvato il bilancio d’esercizio del 2022, segnando un anno di successo per l’organizzazione. Con un utile di esercizio di oltre 80 milioni di euro e un patrimonio netto di più di 3 miliardi di euro, l’Enpaf ha registrato una crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. Questa performance positiva ha permesso all’ente di confermare il saldo previdenziale del 2022 pari a circa 110 milioni di euro. L’avanzo di esercizio è stato suddiviso tra la riserva legale, che ha ricevuto circa 77,3 milioni di euro, e la riserva per utili su cambi di valutazione, destinataria di 3,3 milioni di euro. Di conseguenza, la riserva legale è passata a 3.053,7 milioni di euro all’1.1.2023, coprendo 19 annualità di pensione.

Contribuzione previdenziale in aumento e disoccupazione in calo tra i farmacisti.

Le entrate derivanti dalla contribuzione previdenziale soggettiva hanno registrato un incremento di 2,1 milioni di euro rispetto al 2021, raggiungendo un totale di 181.255.165 euro. Inoltre, il numero di farmacisti disoccupati iscritti all’Enpaf è risultato piuttosto ridotto, con soli 1.552 individui senza lavoro. Negli ultimi quattro anni, la disoccupazione tra i farmacisti è diminuita di oltre 2.000 unità, attestandosi al livello dell’1,5%, il valore più basso mai registrato in assoluto.

Investimenti nel welfare integrato per sostenere i farmacisti nel loro percorso professionale.

L’Enpaf ha dimostrato il suo impegno nel sostenere i professionisti del settore farmaceutico, destinando 10 milioni di euro alle iniziative di welfare integrato per accompagnare la categoria nel percorso professionale. Anche i farmacisti che versano il contributo di solidarietà beneficiano delle prestazioni di welfare integrato garantite dall’Enpaf tramite il Fondo Sanitario Emapi. Le prestazioni offerte includono l’Assistenza sanitaria integrativa (Asi), la Long term care (Ltc) e la Temporanea caso morte (Tcm).

Garanzia delle prestazioni attuali e future.

Emilio Croce, presidente Enpaf, ha sottolineato che «sulla base del rendimento contabile pari a zero, maturato nel corso del 2022, l’Ente è riuscito a preservare il patrimonio a garanzia delle prestazioni attuali e future, nonostante la crisi economica e geopolitica che ha penalizzato i mercati finanziari. Questo è stato possibile anche grazie all’opera di valorizzazione e dismissione di una parte del nostro patrimonio immobiliare conferito, nel settembre 2021, al fondo Fiepp gestito da Investire Sgr, che ha generato circa 11 milioni di plusvalenze. L’Enpaf non si è avvalso della facoltà, prevista dalla legge, di svalutare titoli iscritti nel patrimonio circolante. In questi anni, poi, il Consiglio di amministrazione ha puntato molto sull’assistenza e sui servizi di welfare integrato, destinando risorse per circa 10 milioni di euro, al fine di assicurare il necessario sostegno alla categoria nei momenti di difficoltà e accompagnarla durante le varie fasi del percorso professionale».

Gravidanza a rischio: estensione dell’indennità di maternità per farmaciste

Il decreto legislativo n. 105/2022 garantisce l’estensione dell’indennità di maternità alle farmaciste in gravidanza a rischio senza altre coperture previdenziali.

Promulgato allo scopo di promuovere la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, il decreto legislativo n. 105/2022 introduce un’importante novità per le farmaciste in gravidanza a rischio. In particolare, coloro che non hanno diritto a percepire un trattamento economico per gravidanza da altre gestioni previdenziali obbligatorie potranno beneficiare dell’estensione dell’indennità di maternità. Questa misura mira a garantire una maggiore tutela e sicurezza alle lavoratrici che si trovano in una condizione di gravidanza a rischio.

Le condizioni per accedere all’estensione dell’indennità.

Per poter usufruire dell’estensione dell’indennità di maternità, le farmaciste devono aver sospeso qualsiasi attività lavorativa a causa di una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl. L’indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente, mentre per i due mesi precedenti il parto e i tre successivi, la tutela è quella ordinaria prevista dalla legge. La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio in corso al 13 agosto 2022 – data di entrata in vigore del decreto – o successivi a tale data.

Come richiedere l’estensione dell’indennità di maternità.

Le farmaciste interessate a richiedere l’estensione dell’indennità di maternità per gravidanza a rischio devono presentare la domanda tramite l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Enpaf. La liquidazione dell’indennità è subordinata alla presentazione della documentazione medica prevista dalla legge, che dimostri la condizione di gravidanza a rischio e la necessità di sospendere l’attività lavorativa. Il decreto legislativo n. 105/2022 rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle lavoratrici in gravidanza a rischio, garantendo un sostegno economico a coloro che non hanno accesso a altre coperture previdenziali. Questa misura contribuisce a promuovere un equilibrio tra la sfera lavorativa e quella familiare, assicurando alle farmaciste la possibilità di affrontare con serenità il periodo di gravidanza a rischio.

Le iniziative Aifa per contrastare la resistenza agli antibiotici in Italia

L’Aifa sta attuando una serie di iniziative volte a combattere la crescente resistenza agli antibiotici in Italia e promuovere un uso più responsabile di questi farmaci.

La resistenza agli antibiotici rappresenta un problema sempre più urgente in Italia, e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta lavorando su vari fronti per affrontarlo. Per contrastare questa minaccia alla salute pubblica, l’Aifa ha intrapreso una serie di iniziative tese a promuovere un uso più responsabile degli antibiotici e a limitare la diffusione di batteri resistenti. Tra le azioni intraprese dall’Aifa, figurano la promozione di campagne informative per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un corretto utilizzo degli antibiotici. Queste campagne mirano a ridurre l’uso inappropriato di questi farmaci e a prevenire l’automedicazione, fenomeni che contribuiscono all’aumento della resistenza batterica. L’Aifa ha implementato un sistema di sorveglianza per monitorare l’uso degli antibiotici e la resistenza batterica, in collaborazione con gli enti sanitari regionali e nazionali. Questo sistema permette di raccogliere dati e informazioni utili per valutare l’efficacia delle misure adottate e per pianificare interventi mirati.

Formazione dei professionisti sanitari.

L’Agenzia sta inoltre lavorando per migliorare la formazione dei professionisti sanitari riguardo all’uso appropriato degli antibiotici, attraverso programmi di educazione e aggiornamento continuo. Un’attenzione particolare è rivolta alla prescrizione di antibiotici in ambito ospedaliero e ambulatoriale, dove il rischio di resistenza è maggiore. L’Aifa sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici e strategie terapeutiche alternative, al fine di contrastare l’emergenza della resistenza batterica. L’agenzia collabora con istituzioni scientifiche e industriali, sia a livello nazionale che internazionale, per promuovere la scoperta di nuovi farmaci e l’innovazione terapeutica.

Ricetta elettronica veterinaria, dalla Fofi istruzioni per la sostituzione del medicinale prescritto

La Fofi ha reso disponibili indicazioni operative sulla eventuale sostituzione del medicinale veterinario prescritto con ricetta elettronica.

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha fornito chiarimenti relativi ai casi di mancata sostituzione da parte del farmacista di un medicinale prescritto tramite ricetta veterinaria elettronica. Nel dettaglio, la Federazione ha ricordato che «l’art. 78 del D.Lgs. 193/2006 contempla le seguenti due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può effettuare la sostituzione del medicinale veterinario», ovvero «sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici per ragioni di convenienza economica (deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (art. 78, comma 1)» e «sostituzione, per urgenza di inizio della terapia, del medicinale prescritto non immediatamente disponibile previo assenso del veterinario; tale assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista (art. 78, comma 2)».

Cinque giorni e poi assenzo regolarizzato.

La Fofi ha evidenziato che «sebbene l’assenso del veterinario sia previsto dalla norma esclusivamente nella seconda fattispecie sopra descritta, come precisato dal Ministero, l’attuale impossibilità di identificare un medicinale veterinario generico è stata trasposta, con l’entrata in vigore della Rev, nella regola informatica che prevede, anche per la prima fattispecie – sostituzione con medicinali generici –, l’assenso da parte del medico veterinario prescrittore. Ciò nelle more del completamento dell’elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, da parte del Dicastero». Dunque, alla luce di quanto evidenziato, «l’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di dispensazione del medicinale, ma in considerazione della modalità informatizzata adottata, è auspicabile la sua regolarizzazione nel minor tempo possibile». In proposito, la Fofi «per agevolare la possibile sostituzione del farmaco da parte del farmacista e la corretta gestione del medicinale da parte del medico veterinario e/o del proprietario/detentore dell’animale, la Rev è stata completata con il campo relativo al numero di telefono del veterinario o della struttura».

Senza il riscontro del veterinario, tacita accettazione.

Secondo quanto evidenziato dalla Fofi «la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del medico veterinario equivale ad accoglimento della richiesta. Qualora, infatti, l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione. Se il veterinario al momento della richiesta da parte del farmacista non dovesse dare l’assenso, la sostituzione – nei casi di cui all’articolo 78 comma 2 – non è consentita. Eventuali sostituzioni non accettate, ma notificate nonostante il rifiuto, dovranno essere rifiutate nel più breve tempo possibile e saranno oggetto di controllo».

I contesti che che non richiedono assenso telefonico.

Al fine di uniformare le attività sul territorio, anche quelle relative ai controlli ufficiali, il Ministero ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico del medico veterinario. Secondo quanto specificato dalla Fofi, esse riguardano «prescrizione di soluzioni perfusionali, quali soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III, ecc.: è possibile effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa», a cui seguono «medicinali veterinari da importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia, ma acquistati in un altro Stato membro, ri-etichettati e venduti sul mercato italiano: la sostituzione è considerata lecita, purché l’acquirente sia informato sull’eventuale differenza di prezzo».

Articoli 10 e 11 del Decreto: la deroga.

Con riferimento alla prescrizione di un medicinale umano in deroga ai sensi degli Articoli 10 e 11 del Decreto, secondo quanto evidenziato dalla Fofi «la sostituzione è considerata lecita con il corrispondente medicinale generico secondo le stesse modalità previste dalla normativa relativa ai medicinali per uso umano». In ultimo, sull’indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritta, la Fofi ha specificato che «l’Art. 78 non si applica alla sostituzione di un medicinale a uso veterinario che abbia la stessa forma farmaceutica e dosaggio, qualora la confezione prescritta non risulti disponibile sul mercato».

Se il medicinale è indisponibile sul mercato.

Alla luce di quanto evidenziato «il farmacista, dopo aver accertato la reale indisponibilità sul mercato della confezione prescritta, può consegnare la confezione con il numero di unità posologiche più vicino a quello prescritto, informando di questo l’acquirente. La richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, con uno con la stessa forma farmaceutica, ma diverso dosaggio, esclusivamente per questioni di maggiore economicità non è considerata lecita trattandosi di uno scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso di cui all’art. 78, comma 2». Quanto alle situazioni di carenza dei medicinali veterinari, la Fofi ha ricordato che «il Ministero ha precisato che qualora, in casi eccezionali, i farmacisti non possano reperire il medicinale veterinario in tempi ragionevoli, possono proporre all’acquirente la dispensazione del medicinale stesso in confezioni diverse per unità posologiche, adeguate a coprire la durata della terapia, informandolo in caso di prezzo superiore».

Titoli di farmacista conseguiti all’estero, i test per il riconoscimento il 12 maggio 2023

Il 12 maggio 2023 si terrà la prova per il riconoscimento dei titoli di farmacista conseguiti all’estero.

In una nota pubblicata sul proprio sito Internet, il ministero della Salute ha fatto sapere che «le prove attitudinali per il riconoscimento dei titoli di farmacista conseguiti all’estero si terranno presso l’Edificio CU024, aula B, del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco – ex Istituto di Chimica Farmaceutica (ingresso da Piazzale Aldo Moro, 5) della Sapienza Università di Roma». I test verranno effettuati nella giornata del 12 maggio 2023, per quanto riguarda la prova scritta, a cui seguirà la prova pratica/orale solo per coloro che avranno superato la prova scritta. Il Dicastero ha precisato che «solo coloro che hanno già ricevuto il decreto dirigenziale di attribuzione della misura compensativa con relativa nota di trasmissione, ai quali peraltro non verrà inviata alcuna lettera di convocazione, potranno candidarsi a partecipare alla presente sessione d’esami». È sin da subito possibile consultare e scaricare i programmi delle singole materie oggetto degli esami, attraverso una serie di Pdf che sono stati pubblicati online in allegato alla nota ministeriale. Si tratta dei programmi di farmacognosia, farmacologia e farmacoterapia, chimica farmaceutica, tecnologia farmaceutica e socioeconomia, tossicologia e legislazione farmaceutica.

Test riconoscimento farmacista: come partecipare.

Per partecipare al test al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo abilitante all’esercizio della professione di farmacista conseguito in un paese dell’Unione europea, nella Confederazione svizzera o nell’Area See (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) è necessario aver presentato una domanda in bollo al Ministero accompagnata da una documentazione indicata dallo stesso. Possono avanzare la richiesta i «cittadini non comunitari che hanno conseguito il titolo di farmacista in un Paese dell’UE, nell’Area SEE o nella Confederazione Svizzera». È utile sapere che «tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, che dovrà essere certificata conforme al testo originale dall’Ambasciata o consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato». Sul portale del ministero della Salute è disponibile la modulistica aggiornata e tutte le informazioni del caso.