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Accordo tra Fofi, CSM e CNF: nasce la sezione farmacisti negli Albi dei periti e dei consulenti

La Fofi ha reso nota la sottoscrizione di un accordo con CSM e CNF che permette la creazione di una sezione farmacisti negli Albi dei periti e dei consulenti.

Accordo tra Fofi, CSM e CNF: nasce la sezione farmacisti negli Albi dei periti e dei consulenti

Farmacisti al Lavoro

A partire dal 12 marzo 2019, grazie a un accordo sottoscritto dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, negli Albi dei periti e dei consulenti tecnici dei tribunali è stata istituita una sezione riservata ai farmacisti. Il presidente della Fofi Andrea Mandelli ha commentato con soddisfazione il traguardo, ricordando che «la legge n. 24/2017 stabilisce che negli Albi devono essere presenti esperti, accanto a quelli dell’area medico-legale, delle discipline specialistiche di tutte le professioni sanitarie. Vista la rilevanza che la farmacologia, il farmaco e gli altri aspetti che ricadono nella competenza del farmacista hanno assunto in tantissimi aspetti della vita del cittadino, l’istituzione di un’apposita sezione negli Albi circondariali, e l’armonizzazione dei criteri con cui viene compilata, è un passo importante sia per la società sia per i farmacisti stessi. Ringraziamo dunque il CSM e il Consiglio Nazionale Forense per la collaborazione mostrata nel corso della messa a punto di questo accordo, che viene ad aprire un ulteriore campo di attività per i professionisti e nuove occasioni di lavoro in questa fase non facile sul piano occupazionale».

La stessa federazione – che promuoverà anche l’adesione degli Ordini provinciali ai protocolli locali, nonché la stesura degli stessi ove non ancora istituiti – ha quindi precisato che «per l’inserimento negli Albi si richiedono il possesso laurea magistrale in Farmacia o CTF, un periodo minimo di esercizio della professione non inferiore ai 10 anni dall’abilitazione oppure di almeno 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione; l’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; il regolare adempimento degli obblighi formativi ECM». Inoltre, l’accordo prevede alcuni elementi di valutazione secondari: «Un adeguato curriculum professionale e formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi ECM, ed eventuali attività di docenza; eventuali attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche; riconoscimenti accademici o professionali e l’eventuale possesso dell’abilitazione allo allo svolgimento di attività di mediazione o di certificazioni della conoscenza del processo telematico».

Per quanto riguarda infine le aree professionali, l’elenco di quelle previste contempla la farmacia territoriale, la farmacia ospedaliera, i servizi farmaceutici, la legislazione e tecnica farmaceutica, la farmacologia, le analisi quali-quantitative su medicinali e prodotti della salute, la galenica, la cosmetologia, l’area nutraceutica e nutrizionale, i dispositivi medici e l’area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico.

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