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Farmacisti e biologi, il Ministero conferma incompatibilità tra le professioni

Il ministero della Salute chiarisce che le professioni di farmacista e biologo non sono cumulabili nemmeno fuori dalla farmacia.

Farmacisti e biologi, il Ministero conferma incompatibilità tra le professioni

Farmacisti al Lavoro

Farmacista e biologo sono due professioni considerate legalmente incompatibili. A regolamentare la questione è l’art. 102 del RD 1265/1934 n.1265, secondo cui «il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie». Dati i dubbi esposti dai professionisti, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha approfondito l’argomento sottoponendo alcune osservazioni al ministero della Salute, al fine di dirimere in modo definitivo le ambiguità interpretative della questione.

I dubbi espressi dalla Fofi al Ministero

Il primo chiarimento chiesto dalla Federazione al Ministero riguarda l’espressione usata nel testo del RD 1265/1934, che parla di “esercizio della farmacia” e non espressamente di “esercizio della professione di farmacista”, il che, secondo la Federazione, potrebbe lasciar intendere che il farmacista non possa svolgere attività di biologo solo all’interno della farmacia in cui lavora o comunque dove esercita l’esercizio farmaceutico, ma possa farlo in un contesto differente, iscrivendosi a entrambi gli Ordini professionali. A favore dell’avvicinamento della professione di biologo a quella di farmacista e della possibilità di esercitarle entrambe cumulativamente, la Federazione ha poi ricordato l’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, che nell’art. 9 statuisce il passaggio dal ministero della Giustizia al ministero della Salute dell’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi, «riconoscendo pertanto – afferma la Fofi – la professione del biologo come sanitaria».

Il ministero della Salute conferma l’incompatibilità delle due professioni

Queste considerazioni sono state sottoposte dalla Fofi al ministero della Salute in una nota ufficiale, di cui la sigla ha reso nota la risposta: « Il Dicastero, nel sottolineare che l’art .102 Tuls è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, ha ribadito che la norma di cui al menzionato art. 102 interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista». Viene così confermata l’impossibilità legale per un soggetto laureato sia in farmacia sia in biologia di esercitare le due professioni contemporaneamente, anche in luoghi e contesti differenti. È però consentito al biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.

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