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Inosservanza vaccinale Covid, Fofi: «Sospensione solo da attività a rischio»

La Fofi chiarisce che i professionisti sanitari non vaccinati contro il Covid-19 possono essere adibiti a mansioni che non comportano rischio di contagio.

Inosservanza vaccinale Covid, Fofi: «Sospensione solo da attività a rischio»

Farmacisti al Lavoro

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha chiarito un aspetto chiave dell’art. 4, comma 6, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in base al quale, a seguito di accertamento da parte della Asl dell’inosservanza di un professionista sanitario dell’obbligo vaccinale Covid-19, si prevede «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2». A commento di tale misura, la Fofi ha precisato che: «Sulla base dell’interpretazione letterale della predetta disposizione, la sospensione non riguarda l’esercizio della professione tout court, ma in modo specifico “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. Che altre attività professionali possono residuare ne è data conferma dal comma 8 per il quale il datore di lavoro, ove possibile, “adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate dal comma 6″». Tale interpretazione, come spiega la Fofi, lascia intendere che il provvedimento non impone «la sospensione dall’esercizio della professione nel suo complesso».

La misura in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento, inoltre, non è da intendersi come definitivo e può essere revocato in caso di adempimento spontaneo dell’obbligo vaccinale. La legge pone comunque il termine della misura al 31 dicembre 2021. «Si tratta – conferma in merito la Fofi – di sospensione che ha un’operatività massima predefinita (non oltre il 31 dicembre 2021), che comunque viene meno per iniziativa del professionista, qualora assolva all’obbligo vaccinale, ovvero dell’autorità sanitaria competente in caso di completamento piano vaccinale».

La sospensione, parziale e temporanea, non richiede pubblicazione sull’Albo.

Un’ulteriore osservazione della Federazione ordini farmacisti riguarda la pubblicazione della sospensione sull’albo professionale. «Quanto attiene ai profili relativi alla pubblicazione sull’albo professionale della predetta sospensione di legge – dichiara la Fofi – si osserva che la normativa vigente prevede l’obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi. Si tratta di una norma di stretta interpretazione e, come tale, non si ritiene possa essere estesa a fattispecie non espressamente previste dal Legislatore. Non sfugge, peraltro, la sussistenza di un interesse da parte del cittadino di conoscere l’esistenza di un provvedimento di sospensione degli iscritti dall’esercizio delle mansioni indicate dal citato art. 4, comma 6, ma va, altresì, considerato che, riguardando la sospensione solo specifiche mansioni e prestazioni, risulta difficoltosa nei fatti la puntuale verifica della sussistenza di tale provvedimento inibitorio rispetto alla possibilità di svolgere le rimanenti attività consentite. Nel bilanciamento tra i predetti profili e alla luce delle considerazioni dinnanzi esposte, non può prudenzialmente che ritenersi la prevalenza del primo sul secondo e, pertanto, si suggerisce, in via cautelativa, di non procedere alla suddetta annotazione sull’albo».

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