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Inadempienza contributi Enpaf, rischio cancellazione dall’Albo per i morosi

Una circolare Fofi riporta la richiesta dell'Enpaf di sollecitare la regolarizzazione dei pagamenti contributivi ai morosi che rischiano la cancellazione dall'Albo.

Inadempienza contributi Enpaf, rischio cancellazione dall’Albo per i morosi

Farmacisti al Lavoro

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha reso noto di aver ricevuto da parte dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) esplicita richiesta di intervenire nella gestione delle numerose posizioni di inadempienza contributiva relative al quinquennio 2016-2020. «L’Enpaf – scrive la Fofi in una circolare – precisa che benché gli Ordini siano già stati resi edotti dalla questione, mediante apposita comunicazione inviata dallo stesso Ente previdenziale, recante prot. n. 60859, solo un esiguo numero di iscritti ha proceduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva». A tale proposito la Fofi ha ribadito che in base alla disciplina vigente, «la cancellazione dall’Albo per morosità è riconducibile non solo al mancato pagamento della tassa d’iscrizione all’Ordine, ma anche dei contributi previdenziali dovuti all’Enpaf». Per essere in regola, quindi, i professionisti devono corrispondere sia la tassa annuale agli Ordini sia i contributi previdenziali all’Enpaf. La non regolarità determina l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo.

Prima della cancellazione gli inadempienti saranno interpellati

In base alle attuali disposizioni di legge, la cancellazione dall’Albo non può avvenire senza prima aver interpellato l’iscritto interessato dal provvedimento. La normativa è espressa nell’art. 6 del D.lgs. C.p.s. n. 233/1946 che prevede che «la cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale». L’art. 11 del Dpr 221/l950 aggiunge inoltre che “qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev’essere sentito l’interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l’audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare e i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall’albo, in sua assenza». In caso l’interessato abbia provveduto al pagamento dei contributi, dovrà comprovarlo con la relativa documentazione. «Qualora l’iscritto, in sede di audizione, dichiari di aver provveduto al pagamento – specifica la Fofi – ovvero di aver presentato istanza di rateizzazione e chieda di non procedere alla cancellazione, gli dovrà essere richiesto di produrre idonea documentazione attestante prova di quanto rappresentato, circostanze che l’Ordine potrà riscontrare avviando un confronto con i competenti uffici dell’Enpaf».

Conseguenze della cancellazione

La cancellazione dall’Albo preclude l’esercizio della professione, ma resta possibile iscriversi nuovamente all’ordine, una volta chiusa la controversia. «Il provvedimento di cancellazione determina l’inibizione all’esercizio professionale – spiega la Fofi -. L’inosservanza di tale prescrizione da parte del professionista cancellato configura esercizio abusivo della professione sanitaria, punita dall’art. 348 del Codice penale. L’iscritto cancellato può sempre essere reiscritto, in base all’art. 11, comma 4, del Dpr 221/50, quando siano cessate le cause che hanno determinato la sua cancellazione e, nella fattispecie, abbia effettuato il pagamento dei contributi rispetto ai quali era moroso».

2 Commenti

  1. SI vertici della FoFi ed Enpaf ,sfugge una cosa di fondamentale importanza,ovvero che con gli stipendi fa fame che ci ritroviamo ,non si arriva a fine mese tra affitti o mutui e figli da sfamare. Fatevi due calcoli e vendete gli appartamenti che avete come patrimonio immobiliare a carico dell’&Enpaf .Ancora continuate a schiacciare e soffocare la figura del farmacista ,nonostante non ci siano più colleghi a lavorare da Roma in su

  2. Sono un ex titolare fallito nel 2019 , non avendo pagato enpaf dal 2016 rischio la cancellazione dal albo non potendo usufruire della rateizzazione in attesa della chiusura del fallimento .qualcuno potrebbe suggerirmi cosa fare?

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