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Obbligo vaccino anti Covid, il Ministero: «Per sanitari richiamo dopo 5 mesi o sospensione»

Il ministero della Salute ha chiarito che per i sanitari è obbligatorio eseguire il richiamo dal 151esimo giorno dal primo ciclo vaccinale anti Covid per non essere sospesi.

Obbligo vaccino anti Covid, il Ministero: «Per sanitari richiamo dopo 5 mesi o sospensione»

Farmacisti al Lavoro

Secondo quanto stabilito dal Decreto legge n. 44/2021, i professionisti sanitari hanno l’obbligo di sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino anti Covid-19 a partire dal 151° giorno dal completamento del ciclo vaccinale primario, che include la prima e la seconda dose. «L’obbligo vaccinale, per i soggetti per i quali è previsto a norma di legge, si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), ma anche, a partire dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo» – si legge nel Decreto, che specifica inoltre che «in modo definitivo e inequivocabile, la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative».

Procedura in caso di inadempienza.

In merito alla procedura che verrà attuata in caso di soggetti inadempienti, l’art. 4, comma 3 e 4, del D.l. 44/2021 prevede che «qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di prima e seconda dose), l’Ordine invita l’iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l’esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale».

Ulteriori chiarimenti del Ministero.

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) riporta quanto comunicato dal ministero della Salute quale chiarimento per la procedura operativa da seguire in caso di inadempienza all’obbligo di sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino anti Covid, cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari, compresi i farmacisti. «Sin dal 151esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo restituirà il messaggio di “obbligo non rispettato”, in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio. Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all’Ordine professionale di appartenenza. L’iscritto non sarà sospeso laddove presenti la richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito ad adempiere i sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021e s.m.i.».

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