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Sicurezza integratori, il Ministero ribadisce le norme sull’uso delle piante

Una circolare del ministero della Salute richiama l'attenzione sulle norme di sicurezza per l'uso di estratti/preparazioni di piante negli integratori.

Sicurezza integratori, il Ministero ribadisce le norme sull’uso delle piante

Farmacisti al Lavoro

Numerosi integratori alimentari sono immessi sul mercato ogni anno, molti dei quali contengono piante ed estratti vegetali. Nel corso di alcuni controlli effettuati dalle autorità competenti sono emerse irregolarità nelle formulazioni di vari prodotti, a seguito delle quali il ministero della Salute ha emesso una circolare per ribadire le norme di sicurezza da adottare nella preparazione e commercializzazione degli integratori alimentari. Il documento fa riferimento in particolar modo all’uso di estratti e/o preparazioni a base di piante per prodotti sempre più concentrati o titolati in principi attivi che non possono essere impiegati per legge negli integratori e per i quali il Dicastero ha disposto il divieto di commercializzazione. La circolare sottolinea inoltre che «gli operatori del settore alimentare (Osa) hanno la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti immessi in commercio, la scelta di ingredienti impiegabili secondo le norme vigenti e la formulazione di integratori alimentari costituiti da combinazioni di ingredienti che risultino sicure sulla base dei dati scientifici disponibili».

I divieti da rispettare.

Tra le irregolarità più frequentemente incontrate nelle attività di controllo c’è l’uso illecito di novel food nella formulazione di integratori alimentari. A questo proposito, il Ministero ricorda che «solo piante, parti di piante o loro estratti che abbiano una storia significativa di consumo alimentare prima del 1997 possono essere impiegati come ingredienti negli integratori alimentari. In assenza di questo requisito, i citati ingredienti sono da considerarsi novel food (ex Reg. 2015/2283) e pertanto non impiegabili fino al rilascio di un’autorizzazione a livello UE. La dichiarazione di un fornitore di materie prime non è sufficiente per poter escludere che l’ingrediente sia un novel food». Il Ministero ha inoltre ribadito che nei messaggi pubblicitari e nelle etichette dei prodotti è vietato «fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie o a qualunque comparazione con i farmaci e gli effetti a questi ultimi attribuibili».

Le norme di sicurezza in vigore.

Nell’uso di piante da usare per la preparazione di integratori alimentari, il Ministero precisa che «gli estratti e i preparati vegetali impiegati negli integratori devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le tradizionali modalità di preparazione, in caso contrario si applica il regolamento sui novel food. Non può essere definito come estratto un integratore rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso va valutato se la sostanza in questione è ammissibile ai sensi del Reg. 2015/2283 e non la pianta da cui deriva. La formulazione di un integratore alimentare che preveda la presenza di diverse piante singolarmente impiegabili sulla base di quanto sopra rappresentato potrebbe avere effetti indesiderati. Pertanto tale impego deve essere preceduto da parte dell’operatore del settore alimentare da una valutazione – almeno sulla base della letteratura scientifica disponibile sull’argomento – sulla sicurezza del prodotto derivante dalla presenza di più specie vegetali».

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