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Assicurazione e obbligo Ecm, gli aggiornamenti della Fofi sulla nuova norma

La Fofi fornisce alcune precisazioni sulla norma che sospende la polizza di responsabilità professionale con meno del 70% dell'obbligo Ecm assolto.

Assicurazione e obbligo Ecm, gli aggiornamenti della Fofi sulla nuova norma

Farmacisti al Lavoro

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni in merito alle nuove disposizioni che prevedono il subordinamento della polizza assicurativa professionale all’assolvimento minimo del 70% dell’obbligo Ecm. In sostanza, nel prossimo futuro, la copertura assicurativa relativa alla responsabilità professionale verrà meno per coloro che non raggiungeranno il 70% dei crediti obbligatori previsti in materia di formazione continua. A stabilirlo è l’art. 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, secondo cui, «a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina». Restano però ancora dubbi sull’effettiva decorrenza di tale obbligo, per cui la Fofi ha interpellato il Ministero.

Ancora da chiarire la decorrenza.

In una circolare la Fofi specifica che «al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023-2025». Tuttavia la Federazione riferisce che «il D.l.198/2022 ha modificato l’art. 5-bis del D.l. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sostituendo le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno – quindi, fino al 31 dicembre 2023 – il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo Ecm».

Probabile slittamento prima applicazione.

Data la discrepanza tra le disposizioni, la Fofi comunica che sarà sua cura «fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di Ecm, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.l. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il ministero della Salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc)».

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